Investimenti verdi: il nuovo regolamento UE sulle obbligazioni verdi certificate
Lo European green bond standard (Eugbs) entra nella Gazzetta Ufficiale Ue: con il nuovo regolamento chiunque emetta obbligazioni verdi dovrà certificarle con norme più specifiche.
Nuovi e più stringenti requisiti di sostenibilità per tutelare gli investitori dal greenwashing: lo scorso 30 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il regolamento 2023/2631 che fissa lo european Green Bond standard (Eugbs).
Si tratta dello standard di riferimento comunitario al quale chiunque emetta obbligazioni verdi (quindi imprese, banche, Stati, enti pubblici e organismi sovranazionali che cedono titoli di debito per raccogliere risorse da destinare esclusivamente al finanziamento di progetti ambientali), può aderire volontariamente per la ricerca di fondi sui mercati dei capitali.
Proposto nel luglio del 2021 nell’ambito della Startegia europea per la finanza sostenibile e concordato dal Parlamento europeo e Consiglio UE lo scorso marzo, il regolamento andrà a favorire il mercato delle obbligazioni verdi che in Europa, dal 2007, ha avuto una crescita esponenziale.
Green Bonds: cosa sono?
Le obbligazioni verdi, o green bonds, sono strumenti finanziari relativamente nuovi, ma che hanno conosciuto un tasso di crescita straordinario dal 2007 a oggi. Sono obbligazioni come tutte le altre, la cui emissione è legata a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente, come l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile dei terreni.
Sotto il profilo finanziario i green bond sono equivalenti alle obbligazioni convenzionali, ma sotto quello del loro valore pubblico, fino ad oggi toccava all’investitore valutare quale fosse effettivamente l’impatto dell’intervento finanziato sull’ambiente e quindi la validità dell’etichetta verde.
Fino a prima dell’approvazione del regolamento non esisteva uno standard internazionale per la certificazione dei green bond. Spesso l’etichetta di "obbligazione verde" veniva assegnata dallo stesso emittente o da una società da lui designata, in un passaggio molto poco trasparente. L’Eugbs per i green bond introduce invece la registrazione e la vigilanza di revisori esterni a livello nazionale, con le autorità competenti degli Stati membri incaricate di effettuare le verifiche.
Il regolamento argomenta che la definizione di uno standard europeo si è resa necessaria proprio perché "la mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai verificatori esterni, per svolgere le attività di verifica delle obbligazioni ecosostenibili, rende sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nell’Unione rispetto ai loro obiettivi ambientali".
Nel testo si dispone inoltre che eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali che i revisori esterni potrebbero dover affrontare siano adeguatamente identificati, eliminati o gestiti e divulgati in modo trasparente.
Le nuove regole avranno benefici in entrambe le direzioni:
- consentiranno agli investitori di indirizzare i loro fondi verso tecnologie e imprese sostenibili con più fiducia
- le società che emettono l’obbligazione avranno maggiore certezza che questa sarà adatta agli investitori che desiderano aggiungere green bond al proprio portafoglio.
Nelle speranze dell’UE ciò dovrebbe aumentare l’interesse per questo tipo di prodotto finanziario e sostenere la transizione verso la neutralità climatica.
L’85% dei proventi dei Green Bond emessi con lo standard Eugb dovranno essere investiti in attività economiche allineate alla tassonomia europea, che definisce quali movimenti finanziari sono considerati sostenibili dal punto di vista ambientale. Ma fino a quando questa non sarà completata, la restante parte può essere impiegata in settori "verdi" non ancora contemplati dai criteri tecnici di screening, a condizione che l’emittente rispetti i requisiti sulle informazioni sulla destinazione dell’investimento.
Il regolamento esclude il finanziamento di "prospezione, estrazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, raffinazione o distribuzione, compreso il trasporto, e il commercio" di combustibili fossili. Possono essere invece inclusi nel portafoglio movimenti di fondi che finanzino la produzione di energia elettrica da combustibili fossili, la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica da combustibili fossili o la produzione di calore/freddo a partire da combustibili fossili, ma solo se in linea con il criterio di "non arrecare un danno significativo" alla tassonomia.
Per ulteriori informazioni sui Green Bonds, qui.
Redazione Europe Direct Lombardia
@ED_Lombardia
Data di pubblicazione: 30/01/2024
Data ultima modifica: 30/01/2024